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	<title>API SALERNO</title>
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	<description>Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno</description>
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		<title>13.12.2012 &#8211; Finanziamenti alla ricerca &#8211; apertura termini art. 14 dm n. 593/2000</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappalardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMICO - FINANZIARIO]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 21 dicembre 2011, alle ore 10.00, come da D.M. 918 del 14 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2011, si aprirà il bando per l&#8217;ottenimento delle agevolazioni previste. Tale misura prevede la concessione di agevolazioni per l&#8217;assunzione di qualificato personale di ricerca per specifiche commesse esterne di ricerca e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Dal 21 dicembre 2011, alle ore 10.00, come da D.M. 918 del 14 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2011, si aprirà il bando per l&#8217;ottenimento delle agevolazioni previste.</span></p>
<div>
<p>Tale misura prevede la concessione di agevolazioni per l&#8217;assunzione di qualificato personale di ricerca per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca.</p>
<p>Dal 5 dicembre 2011 è già possibile effettuare la compilazione delle domande di finanziamento utilizzando il servizio Internet al seguente indirizzo: <a href="http://roma.cilea.it/sirio" target="_blank">http://roma.cilea.it/sirio</a> alla voce &#8220;<strong>Domande di finanziamento</strong>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Maggiori informazioni:</strong><a href="http://www.istruzione.it/" target="_blank"></p>
<p>http://www.istruzione.it/</a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>05.12.2011 SCADENZARIO DICEMBRE 2011</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappalardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFFARI GENERALI]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; 15.12.11 IVA &#8211; FATTURAZIONE DIFFERITA: ultimo giorno utile per l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da  documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente. &#160; 16.12.11  INPS: scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L’importo dovrà essere arrotondato all’unità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>15.12.11 IVA &#8211; FATTURAZIONE DIFFERITA:</p>
<p>ultimo giorno utile per l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da  documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11  INPS:</p>
<p>scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.</p>
<p>L’importo dovrà essere arrotondato all’unità di euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11  INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:</p>
<p>scade il termine per il versamento tramite il mod.  F24 del contributo alla Gestione Separata  Inps, sui compensi corrisposti nel mese di novembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti  di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto. L’importo dovrà essere arrotondato  all’unità di euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11  IVA &#8211; CONTRIBUENTI MENSILI:</p>
<p>scade il termine per l’effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese  di novembre 2011, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l’importo non supera € 25,82 (pari a L.  50.000) il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p>
<p>CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti  che affidano a terzi la tenuta della contabilità e  ne abbiano dato comunicazione all’ufficio Iva  nella dichiarazione relativa all’anno precedente –  di fare riferimento, ai fini della liquidazione  mensile, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11 IRPEF &#8211; RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:</p>
<p>scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e  provvigioni operate nel mese di novembre (cod. 1038 – 1040).</p>
<p>L’importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11 IRPEF &#8211; RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:</p>
<p>scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e</p>
<p>assimilati operate nel mese di novembre (cod. 1001 – 1002 – 1004 &#8211; 1012 ecc.).</p>
<p>L’importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11  ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF:</p>
<p>scade il termine, da parte del sostituto d’imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della</p>
<p>rata relativa all’addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all’anno 2011 per i</p>
<p>lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.</p>
<p>Codici tributo:</p>
<p>- 3802 addizionale regionale.</p>
<p>- 3848 addizionale comunale. Saldo.</p>
<p>- 3847 addizionale comunale. Acconto.</p>
<p>L’importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11  IMPOSTA SOSTITUTIVA – RIVALUTAZIONE DEL TFR – VERSAMENTO DELL’ACCONTO:</p>
<p>scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva “con codice 1712” sulla</p>
<p>rivalutazione del fondo del trattamento di fine rapporto maturato.</p>
<p>L’acconto è stabilito nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente,</p>
<p>salvo applicazione del metodo previsionale.</p>
<p>La rivalutazione, soggetta ad imposta sostitutiva all’11%, prevede il versamento del saldo entro</p>
<p>il 16 febbraio 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11  IVA – DICHIARAZIONE D’INTENTO RICEVUTE &#8211; COMUNICAZIONE:</p>
<p>scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento</p>
<p>ricevute nel mese precedente (art. 1, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla L. 27</p>
<p>febbraio 1984, n. 17, come modificato dall’art. 1,  comma 381, L. 30 dicembre 2004, n. 311 –</p>
<p>legge finanziaria 2005).</p>
<p>Vedasi al riguardo, la Circ. Ag. Entrate n. 10/E del 16 marzo 2005 e la Circ. Ag. Entrate n. 41/E</p>
<p>del 26 settembre 2005.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11 IRPEF – ASSISTENZA FISCALE:</p>
<p>scade il termine per versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef, trattenuta dal</p>
<p>sostituto d’imposta nel mese di novembre ai lavoratori che hanno richiesto l’assistenza fiscale</p>
<p>(Mod. 730).</p>
<p>Codici tributo: &#8211; 4730 – Periodo di riferimento: 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11 EREDI: IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE – VERSAMENTO</p>
<p>scade il termine per l’effettuazione del versamento delle impose risultanti dalla dichiarazione dei  redditi relativa alle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2010 (art. 65, D.P.R. 29  settembre 1973, n. 600).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI):</p>
<p>scade il termine per il versamento del saldo ICI dovuta per l’intero anno 2011 dedotto l’acconto  versato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11 ACCISE – PAGAMENTO IMPOSTA:</p>
<p>scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in</p>
<p>consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosidetto  “TUA” – Testo Unico Accise).</p>
<p>Versamento:</p>
<p>- alla Tesoreria provinciale dello Stato;</p>
<p>ovvero</p>
<p>- con Modello F24-accise.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11  ACCISE – DIRITTI ANNUALI DI LICENZA &#8211; VERSAMENTO:</p>
<p>scade il termine per il versamento del diritto annuale di licenza per gli impianti, depositi ed</p>
<p>esercizi secondo gli importi ivi previsti (art. 63, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504,</p>
<p>cosidetto “TUA” – Testo Unico Accise).</p>
<p>Versamento:</p>
<p>- alla Tesoreria provinciale dello Stato;</p>
<p>ovvero</p>
<p>- con Modello F24-accise.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.12.11  RAVVEDIMENTO &#8211; VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE</p>
<p>(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):</p>
<p>scade il termine per l’effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o</p>
<p>versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l’applicazione della sanzione ridotta nella  misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora del 1,5% annuo, calcolati con</p>
<p>maturazione giorno per giorno.</p>
<p>La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già</p>
<p>constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività  amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 11,</p>
<p>comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.</p>
<p>La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della</p>
<p>relativa sanzione, tramite il mod. F24.</p>
<p>Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini IVA deve essere effettuato con</p>
<p>il mod. F24 codice 8904.</p>
<p>Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei  sostituti d’imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 codice 8906.</p>
<p>Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro;</p>
<p>eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei  decimali di euro.</p>
<p>Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell’imposta di registro deve</p>
<p>essere effettuato con il mod. F23 codice 671T. (arrotondato all’unità di euro)</p>
<p>Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato</p>
<p>all’unità di euro per troncamento.</p>
<p>Esempio:</p>
<p>€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>20.12.11 CONAI- CONTRIBUTO AMBIENTALE – DICHIARAZIONE MENSILE:</p>
<p>scade il termine per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi per la liquidazione e per la</p>
<p>trasmissione al CONAI della dichiarazione relativa al contributo ambientale.</p>
<p>Il contributo è dovuto sulla base delle fatture emesse nel mese precedente ovvero dei</p>
<p>documenti ricevuti in qualità di importatore.</p>
<p>Gli importi risultanti della liquidazione, che verrà effettuata dal CONAI, devono essere versati</p>
<p>entro 90 giorni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>27.12.11 IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:</p>
<p>scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:</p>
<p>- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;</p>
<p>- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti</p>
<p>passivi stabiliti in altri stati membri relativi;</p>
<p>- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di dicembre 2011.</p>
<p>La presentazione degli elenchi avviene con cadenza  mensile; é prevista tuttavia la</p>
<p>presentazione con cadenza trimestrale qualora, per  ciascuna tipologia di operazioni, non sia</p>
<p>superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.</p>
<p>Presentazione:</p>
<p>I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio</p>
<p>2010, devono essere presentati all’Agenzia delle digane esclusivamente in via telematica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>27.12.11 IVA   TUTTI I CONTRIBUENTI – ACCONTO D’IMPOSTA – VERSAMENTO ACCONTO IVA DI</p>
<p>DICEMBRE O DEL QUARTO TRIMESTRE:</p>
<p>scade il termine per il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2011.</p>
<p>La somma è dovuta a titolo di acconto:</p>
<p>del versamento relativo al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;</p>
<p>del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali;</p>
<p>del versamento dovuto per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali di cui all’art. 74,</p>
<p>commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>27.12.11  ACCISE – PAGAMENTO IMPOSTA:</p>
<p>scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in</p>
<p>consumo dal 1° al 15 dicembre 2009 (art. 3, comma 4 , D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ed art.</p>
<p>28, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Acconto  – Con apposito decreto potrà essere stabilito un versamento – con la stessa</p>
<p>scadenza – a titolo d’acconto relativo ai prodotti immessi in consumo nel periodo dal 16 al 31</p>
<p>dicembre 2011.</p>
<p>Versamento:</p>
<p>- alla Tesoreria provinciale dello Stato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>31.12.11 ACCISE – GAS NATURALE – VERSAMENTO DELLA RATA D’ACCONTO MENSILE:</p>
<p>scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei</p>
<p>consumi dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504,</p>
<p>cosiddetto “TUA” – Testo Unico Accise.</p>
<p>Versamento:</p>
<p>- alla Tesoreria provinciale dello Stato;</p>
<p>ovvero</p>
<p>- con Modello F24-accise.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>30.12.11 IMPOSTA DI REGISTRO &#8211; CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI -</p>
<p>VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):</p>
<p>scade il termine per il versamento relativo a:</p>
<p>• cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° dicembre 2011;</p>
<p>• contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal</p>
<p>1° dicembre 2011.</p>
<p>(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta</p>
<p>può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, in tal caso è</p>
<p>prevista una riduzione dell’imposta dovuta, ovvero  annualmente sull’ammontare del canone</p>
<p>relativo a ciascun anno).</p>
<p>La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14</p>
<p>(Lire 2.500.000), nonché se di durata inferiore all’anno.</p>
<p>I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l’imposta fissa di</p>
<p>registro di € 51,65 (L. 100.000) arrotondata a € 52,00.</p>
<p>Il versamento va effettuato con importo arrotondato all’unità di euro:</p>
<p>• al Concessionario della riscossione (mod. F23)</p>
<p>• presso una dipendenza di una banca sita nell’ambito territoriale del concessionario stesso</p>
<p>(mod. F23)</p>
<p>• presso un ufficio postale (mod. F23)</p>
<p>L’imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro</p>
<p>trenta giorni dalla data dell’atto su tutti i contratti senza limite d’importo salvo quelli non formati</p>
<p>per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni</p>
<p>complessivi nell’anno.</p>
<p>Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all’ufficio per la</p>
<p>registrazione unitamente all’attestato di pagamento.</p>
<p>Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:</p>
<p>- 115T – contratti di locazione – prima annualità;</p>
<p>- 112T – contratti di locazione – annualità successive;</p>
<p>- 107T – contratti di locazione – intero periodo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>31.12.11 EREDI – DICHIARAZIONE MODELLO UNICO:</p>
<p>scade il termine di presentazione – da parte degli eredi – della dichiarazione Modello UNICO</p>
<p>relativa alle persone decedute successivamente al mese di  febbraio 2011  (art. 65, D.P.R. 29</p>
<p>settembre 1973, n. 600).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>31.12.11  INPS – CONTRIBUTI VOLONTARI:</p>
<p>scade il termine per il versamento dei contributi volontari relativi al terzo trimestre 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>31.12.11 AGENTI E RAPPRESENTANTI – RITENUTA D’ACCONTO SULLE PROVVIGIONI:</p>
<p>per gli agenti e rappresentanti che si avvalgono in via continuativa di dipendenti o di terzi, scade</p>
<p>il termine per la spedizione, a mezzo raccomandata  A.R., alla casa mandante, della</p>
<p>dichiarazione ai fini dell’applicazione della ritenuta sul 20% dell’ammontare delle provvigioni,</p>
<p>anziché sul 50%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>31.12.11IRES/TRASPARENZA – Comunicazione dell’opzione per la trasparenza fiscale:</p>
<p>per i soggetti che sono ammessi a fruire dei regimi:</p>
<p>- della trasparenza fiscale di cui all’art. 115, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riservata ai</p>
<p>soggetti IRES;</p>
<p>- della trasparenza fiscale di cui all’art. 116, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riservata alle</p>
<p>S.r.l. a ristretta base proprietaria,  scade il termine per la comunicazione dell’opzione.</p>
<p>La comunicazione deve essere effettuata entro il termine del primo dei tre periodi di imposta di  efficacia e pertanto entro il 31 dicembre 2011 per il primo periodo di applicazione della nuova  normativa.</p>
<p>Per la disciplina di carattere generale, vedasi il D.M. 23 aprile 2004, a norma del quale l’opzione</p>
<p>deve essere esercitata da tutti i soci e dalla partecipata e si considera perfezionata con la</p>
<p>comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte della società.</p>
<p>Presentazione: la comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica,</p>
<p>mediante il modello approvato con Provv. Ag. Entrate 4 agosto 2004.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>31.12.11  SPESOMETRO –  ADEMPIMENTO  COMUNICAZIONE DELLE  OPERAZIONI  RILEVATI  NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PASSIVI IVA I QUALI EFFETTUANO OPERAZIONI RILEVANTI:</p>
<p>ai fini di tale imposta, scade il termine di presentazione della comunicazione.</p>
<p>Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute</p>
<p>dai soggetti passivi, per le quali i corrispettivi  dovuti, sono di importo pari o superiore a euro</p>
<p>tremila al netto dell’Iva.</p>
<p>Per il periodo d’imposta 2010 l’importo previsto è  elevato ad euro venticinquemila e la</p>
<p>comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.</p>
<p>per il versamento dei contributi volontari relativi al terzo trimestre 2011.</p>
<p>31.12.11  TOSAP/COSAP – VERSAMENTO RATEIZZATO:</p>
<p>ai sensi dell’art. 50, comma 5-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni che</p>
<p>hanno avuto inizio successivamente al 31 luglio, il versamento della tassa, se d’importo</p>
<p>superiore ad euro 258,23 (pari a L. 500.000) può essere effettuato in due rate di uguale importo  aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se dell’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data  della cessazione medesima.</p>
<p>COSAP – Per i comuni che hanno istituito ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446</p>
<p>il contributo per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si rinvia alle scadenze previste nei</p>
<p>rispettivi regolamenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>31.12.11TOSAP/COSAP – OCCUPAZIONE INIZIATA NEL MESE DI DICEMBRE &#8211; DENUNCIA:</p>
<p>scade il termine per la presentazione della denuncia relativa ad occupazioni permanenti di  suolo pubblico, qualora il rilascio dell’atto di concessione sia effettuato  nel mese di dicembre  (art. 50, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).</p>
<p>Nello stesso termine deve essere effettuato il relativo versamento sul conto corrente postale  intestato al Comune o al Concessionario della riscossione.</p>
<p>COSAP – Per i comuni che hanno istituito ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446  il contributo per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si rinvia alle scadenze previste nei</p>
<p>rispettivi regolamenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>31.12.11 INPS UNIEMENS:</p>
<p>scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i</p>
<p>dati relativi al mese di novembre 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>31.12.11 IVA – OPERAZIONI CON  PAESI C.D. “BALCK-LIST” – PRESENTAZIONE ELENCHI:</p>
<p>per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o</p>
<p>domicilio negli Stati o territori (paesi c.d. “black-listi”) scade il termine di presentazione di elenchi</p>
<p>riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.</p>
<p>Gli elenchi sono presentati con riferimento:</p>
<p>- a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e</p>
<p>per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare  totale trimestrale non superiore a</p>
<p>50.000 euro;</p>
<p>- a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni cui sopra (D.M. 30 marzo</p>
<p>2010, emanato in attuazione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>31.12.11  I.V.A. &#8211; ADEMPIMENTI DI FINE MESE:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Fatture d&#8217;acquisto</span>: il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro</p>
<p>l’anno nella cui dichiarazione viene esercitato il  diritto di detrazione della relativa imposta</p>
<p>(comma 1 così reinserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).</p>
<p>Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Acquisti agevolati</span>: i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e</p>
<p>servizi senza il pagamento dell&#8217;imposta, devono annotare entro oggi l&#8217;ammontare di riferimento</p>
<p>delle esportazioni utilizzabili all&#8217;inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e</p>
<p>delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell&#8217;imposta.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sedi secondarie</span>: per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che  non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei  corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate  nel mese</p>
<p>precedente, devono essere effettuate entro oggi da parte dell&#8217;impresa madre.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Scambi intracomunitari</span> &#8211; Autofatture: scade il termine per l’emissione dell’autofattura  da  parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura</p>
<p>relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Scheda carburanti</span> &#8211; Rilevazione dei chilometri: i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell’esercizio  d’impresa devono rilevare &#8211; alla fine del mese o del trimestre &#8211; il numero dei chilometri (dal contachilometri  del mezzo) da riportare nell’apposita scheda</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>29.11.2011 CREDITO: SIGLATO ACCORDO BANCHE-IMPRESE SU IMPIEGHI SCADUTI</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappalardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMICO - FINANZIARIO]]></category>

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		<description><![CDATA[È stato firmato il 23 novembre il Protocollo d’intesa &#8220;Comunicazione alle imprese sull’entrata in vigore dei nuovi termini per la segnalazione degli sconfinamenti bancari (past due)&#8221; per mitigare l’effetto dei più ristretti termini. Hanno aderito all’accordo Abi, Confapi e le principali associazioni datoriali. Al 1° gennaio 2012 per il credito alle imprese le banche italiane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td width="100%"></td>
<td width="100%" align="right"></td>
<td width="100%" align="right"></td>
<td width="100%" align="right"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">È stato firmato il 23 novembre il Protocollo d’intesa &#8220;Comunicazione alle imprese sull’entrata in vigore dei nuovi termini per la segnalazione degli sconfinamenti bancari (past due)&#8221; per mitigare l’effetto dei più ristretti termini. Hanno aderito all’accordo Abi, Confapi e le principali associazioni datoriali. Al 1° gennaio 2012 per il credito alle imprese le banche italiane dovranno segnalare gli sconfinamenti dopo 90 giorni, invece che dopo gli attuali 180. Al termine di quest’anno scade infatti la deroga temporanea prevista da Basilea 2. Per il credito retail e verso gli enti pubblici resta invece in vigore la deroga permanente, che permette alle banche che utilizzano sistemi di rating interni di continuare a segnalare gli sconfinamenti dopo 180 giorni. Per il credito retail, Basilea 3, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2013, prevede l’abolizione di questa deroga permanente. Si tratta di un’ipotesi non immediata, mentre è molto vicino il 1° gennaio 2012 e la disposizione per cui le banche segnaleranno i past due dopo 90 giorni di sconfinamento continuativo.Se dal 1 gennaio 2012 per le imprese saranno segnalati tra i crediti deteriorati gli sconfinamenti bancari superiori a 90 giorni sono evidenti i riflessi che possono scaturirne. Di qui il lavoro comune di banche e imprese insieme alle loro Associazioni. Con la sigla del Protocollo vengono messi in campo strumenti informativi e di supporto alle imprese, perché siano preparate alle nuove regole. Le banche che aderiranno all’iniziativa &#8220;si impegnano ad esaminare tempestivamente le posizioni delle imprese&#8221;. L’accordo prevede anche che: &#8220;ferma restando la piena autonomia della banca nella valutazione del merito creditizio dell’impresa, l’esame mirerà a valutare le effettive necessità finanziarie delle imprese e il rapporto fra le linee accordate e gli utilizzi, nonché ad evidenziare gli sconfinamenti sopra la soglia di rilevanza, focalizzando l’attenzione sull’entità e la durata dei medesimi&#8221;. Il Protocollo stabilisce anche la possibilità di interventi ad hoc, considerando di &#8220;valutare insieme all’impresa cliente eventuali soluzioni personalizzate per il rientro dagli sconfinamenti, anche ricorrendo a forme tecniche di finanziamento sostitutive&#8221;.L’impegno di tutti è diretto ad evitare che l’applicazione delle disposizioni previste da Basilea provochi penalizzazioni per le banche e le imprese, già messe a dura prova dalla crisi.&nbsp;</p>
<p>Sull&#8217;importante tema, la sezione campana dell&#8217;ABI e la CCIAA di Napoli  hanno organizzato il prossimo 6 dicembre 2011 alle ore 9.30 presso la sede della CCIAA di Napoli in Piazza Bovio  un workshop avente ad  oggetto la situazione generale del credito in Campania con  specifico riferimento alla normativa più stringente che dal 1° gennaio 2012 riguarderà le procedure che le banche dovranno attivare in presenza di esposizioni scadute e/o sconfinate.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>28.11.2011 P.E.C.: C&#8217;E&#8217; LA PROROGA</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappalardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFFARI GENERALI]]></category>

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		<description><![CDATA[In virtù delle numerose segnalazioni da parti di gestori del sistema di posta elettronica certificata circa l&#8217;impossibilità di fare fronte all&#8217;enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di P.E.C. concentratasi nell&#8217;imminenza dello scadere del termine, il Ministero dello sviluppo economico, sentita informalmente Unioncamere, ha publicato la circolare n. 224402, in cui si dà la possibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In virtù delle numerose segnalazioni da parti di gestori del sistema di posta elettronica certificata circa l&#8217;impossibilità di fare fronte all&#8217;enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di P.E.C. concentratasi nell&#8217;imminenza dello scadere del termine, il Ministero dello sviluppo economico, sentita informalmente Unioncamere, ha publicato la circolare n. 224402, in cui si dà la possibilità alla Camere di commercio di astenersi dall&#8217;applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29 novembre e di considerare come corretto anche l&#8217;adempimento tardivo.</p>
<p>Finché non vi siano nuovi e diversi elementi di informazione e valutazione, desumibili anche dalla circostanza che il ritardo nell&#8217;adempimento non sia più prevalente o, comunque, non sia più così diffuso da evidenziare la persistenza di oggettive difficoltà, e, comunque, ragionevolmente, almeno<strong>fino all&#8217;inizio del 2012</strong>, il Ministero suggerisce di ritenere quindi, in generale, come &#8220;corretto adempimento&#8221; anche quello tardivo effettuato entro la fine del 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Protetto: 25.11.2011 Statuto delle Imprese pubblicato in G.U.</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappalardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFFARI GENERALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.apisalerno.it/wp-pass.php" method="post">
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		<item>
		<title>24.11.2011 PEC: DAL 29 NOVEMBRE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETA&#8217;</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappalardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFFARI GENERALI]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Martedì 29 novembre 2011 scade il termine per comunicare, al Registro delle Imprese, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) delle Società. La Pec è uno strumento informatico, molto simile alla posta elettronica, cui sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, con valore legale, dell’invio e della consegna dei messaggi e-mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;"> Martedì <strong>29 novembre 2011 </strong> scade il termine per comunicare, al Registro delle Imprese, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) delle <strong>Società</strong>.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">La Pec è uno strumento informatico, molto simile alla posta elettronica, cui sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, con valore legale, dell’invio e della consegna dei messaggi e-mail al destinatario. Pertanto, grazie all’efficienza e all’economicità risponde all’esigenza di inviare e ricevere messaggi in modo sicuro dal proprio pc, come ad esempio: raccomandate a/r, contratti, fatture, convocazioni, cedolini, provvedimenti disciplinari, comunicazioni ad Inps e Inail, gestioni gare d’appalto ecc., a condizione che anche i destinatari ne siano dotati. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Il Decreto istitutivo della Pec prevede che le imprese già costituite in forma societaria alla data del 29 novembre 2008, abbiano tre anni di tempo per attivare una casella di posta elettronica certificata, mentre le imprese costituite dopo il 29 novembre 2008 hanno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese il proprio indirizzo Pec. </span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: small;">Dal 29 novembre 2011, pertanto, tutte le Società tranne le ditte individuali dovranno munirsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).</span></span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">La mancata comunicazione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro a carico di chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Si segnala che <strong>con l’approvazione dello Statuto delle imprese, avvenuto da parte della Camera il 3.11.2011</strong> – ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale –<strong> le sanzioni sopra illustrate sono ridotte al 50%, da 103 € a 1.032€</strong>.<br />
Inoltre, se si provvede ad effettuare la comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ulteriormente ridotta ad 1/3, diventando così da 34 a 344 €.</p>
<p><strong>Per le società di nuova costituzione la mancata indicazione dell’indirizzo Pec al momento dell’iscrizione della società al Registro Imprese determina la sospensione della procedura di iscrizione</strong> e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi, decorso il quale l’iscrizione potrà essere rifiutata.<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>24.11.2011 NUOVO REGOLAMENTO SULLE ETICHETTATURE</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappalardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CATEGORIE]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; UNIONALIMENTARI Con il  Regolamento UE 1169/2011, pubblicato il 22 novembre 2011,  relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, saranno maggiormente tutelati i consumatori che avranno maggiori informazioni sui prodotti che acquistano e  le aziende che opereranno all’interno di un quadro normativo uniformato e chiaro. Il Regolamento entrerà in vigore al ventesimo giorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>UNIONALIMENTARI</strong></span></p>
<p>Con il  Regolamento UE 1169/2011, pubblicato il 22 novembre 2011,  relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, saranno maggiormente tutelati i consumatori che avranno maggiori informazioni sui prodotti che acquistano e  le aziende che opereranno all’interno di un quadro normativo uniformato e chiaro.</p>
<div id="tabs">
<div id="tabs-1">
<div>Il Regolamento entrerà in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione, ma sarà applicabile solo dal 13 dicembre 2014 per alcuni punti e dal 13 dicembre 2016 per quanto riguarda l’obbligo di indicare i valori nutrizionali. In questo periodo le aziende avranno il tempo di informarsi e di adeguare gli incarti senza sostenere pesanti costi o gettare al macero incarti già presenti a magazzino, organizzando la produzione in tempo per le nuove regole.&nbsp;</p>
<p>Principali modifiche introdotte dal nuovo Regolamento 1169/2011.</p>
<p><strong>ETICHETTATURA NUTRIZIONALE</strong><br />
Per gli alimenti preconfezionati diverrà obbligatoria la tabella nutrizionale i cui valori medi andranno rapportati a 100 g o 100 ml di prodotto. Le indicazioni riguarderanno nell’ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale.<br />
L’obbligo dell’indicazione dei valori nutrizionali si applica a tutti gli alimenti; le eccezioni sono espressamente indicate all’interno del Regolamento.<br />
Nel caso in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo “contiene quantità trascurabili di…” e sono riportate immediatamente accanto alla tabella nutrizionale.<br />
Il sodio verrà sostituito dall’indicazione sul sale, ritenuta più facilmente comprensibile dai consumatori.<br />
L’indicazione delle fibre diviene facoltativa, mentre l’indicazione del contenuto di colesterolo non è presente nella lista delle indicazioni facoltative.</p>
<p><strong>INDICAZIONE DI ORIGINE</strong><br />
Per alcuni prodotti quali la carne suina, ovina o caprina o di volatili dovrà essere riportato il luogo di origine o di provenienza mentre le carni diverse dalle bovine e da quelle già individuate, il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente, gli ingredienti che rappresentano più del 50% l’indicazione è in corso di valutazione.</p>
<p><strong>DICITURE OBBLIGATORIE</strong><br />
Le diciture obbligatorie sulle etichette devono essere visibili. Il Regolamento stabilisce l’altezza minima dei caratteri pari a 1,2 mm. Una eccezione è prevista per le confezioni più piccole (con superficie maggiore inferiore a 80cm2) fissando comunque l’altezza minima a 0,9 mm.</p>
<p><strong>ALLERGENI</strong><br />
Gli allergeni dovranno essere indicati in etichetta con maggiore enfasi ed in modo distinto rispetto alle restanti indicazioni.</p>
<p><strong>TERMINI DI SCADENZA E CONSERVAZIONE</strong><br />
La data di scadenza dovrà essere indicata su ogni porzione della confezione. Rimane invariata la dicitura, ma diviene la data limite di consumo oltre il quale il prodotto è considerato a rischio secondo il Regolamento 178/2002.<br />
Per consentire una conservazione e un’utilizzazione adeguata degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo.<br />
Invariate le modalità di indicazione del termine minimo di conservazione.</p>
<p><strong>OLI E GRASSI VEGETALI</strong><br />
Il Regolamento prevede l’obbligo di indicare l’origine vegetale di oli e grassi vegetali.</p>
<p><strong>ACQUA</strong><br />
La deroga che consente di non indicare l’acqua aggiunta ad un alimento se nel prodotto finale residua in quantità non superiore al 5% non si può applicare alla carne, alle preparazioni di carne a prodotti della pesca e molluschi bivalvi non trasformati.</p>
<p><strong>ALIMENTI CONGELATI E SURGELATI</strong><br />
Un alimento congelato/surgelato venduto scongelato dovrà riportare sull’etichetta il termine “scongelato”.<br />
Obbligo di indicare la data di congelamento o di primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, nella carne e nelle preparazioni a base di carne e nei prodotti non trasformati a base di pesce congelati.</p>
<p><strong>ALIMENTI RICOMPOSTI </strong><br />
I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.</p>
<p><strong>RESPONSABILITA’ </strong><br />
Il Regolamento chiarisce le responsabilità in termini di etichettatura specificando che coinvolgono anche i distributori.</p>
<p><strong>VENDITA A DISTANZA</strong><br />
Il Regolamento interviene in materia specificando che le indicazioni obbligatorie ad eccezione del Termine minimo di conservazione o la data di scadenza dovranno essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto.</p>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>24.11.2011 CEDOLARE SECCA: VERSAMENTO 2° ACCONTO</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappalardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMICO - FINANZIARIO]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Cedolare secca: il 30 novembre 2011 chiama all’appello i locatori che hanno scelto la nuova imposta sostitutiva di Irpef, registro e bollo Mancano pochi giorni per versare l’acconto della cedolare secca, pari all’85% dell’imposta dovuta per il 2011, che deve avvenire entro il prossimo 30 novembre, con il Modello F24, indicando ilcodice tributo “1841”. L’appuntamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Cedolare secca: il <strong>30 novembre 2011 </strong>chiama all’appello i locatori che hanno scelto la nuova imposta sostitutiva di Irpef, registro e bollo</p>
<p>Mancano pochi giorni per versare l’<strong>acconto</strong> della<strong> cedolare secca</strong>, pari all’<strong>85% dell’imposta dovuta per il 2011</strong>, che deve avvenire<strong> entro il prossimo 30 novembre,</strong> con il <strong>Modello F24</strong>, indicando il<strong>codice tributo “1841”</strong>. L’appuntamento riguarda i titolari di contratti in corso al 31 maggio 2011, o scaduti o risolti entro la stessa data, e quelli con decorrenza 1° giugno 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>24.11.2011 ACCONTO IRPEF RIDOTTO ALL&#8217;82%</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappalardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMICO - FINANZIARIO]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Acconto Irpef dovuto entro mercoledì 30 novembre 2011 ammonta all’82%, anziché al 99% &#160; Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 21.11.2011 ed in corso di pubblicazione, prevede la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef dovuto entro il 30.11.2011, che sarà pertanto pari all’82%. Lo stesso decreto prevede, inoltre, la riduzione di 3 punti percentuali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Acconto Irpef dovuto entro mercoledì 30 novembre 2011 ammonta all’82%, anziché al 99%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il<strong> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, firmato il <strong>21.11.2011</strong> ed in corso di pubblicazione, prevede la <strong>riduzione di 17 punti percentuali </strong>dell’<strong>acconto Irpef </strong>dovuto <strong>entro il 30.11.2011</strong>, che sarà pertanto <strong>pari all’82%.</strong> Lo stesso decreto prevede, inoltre, la <strong>riduzione di 3 punti percentuali</strong> anche per l’acconto Irpef relativo al <strong>2012.</strong> La <strong>previsione</strong> di uno “sconto” sull’acconto dovuto per i periodi d’imposta 2011 e 2012 è <strong>contenuta nella Manovra correttiva 2010,</strong> che aveva rinviato ad un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione dell’entità della riduzione.<strong> Chi ha già pagato l’acconto nella misura ordinaria del 99%</strong> potrà fruire di un <strong>credito d’imposta</strong> pari a quanto versato in più, d<strong>a utilizzare in compensazione con il modello F24.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>24.11.2011 FONDO DI GARANZIA, NUOVE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA&#8217;</title>
		<link>http://www.apisalerno.it/?p=799</link>
		<comments>http://www.apisalerno.it/?p=799#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappalardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMICO - FINANZIARIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apisalerno.it/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato pubblicato in GU il decreto 10 novembre 2011, recante “Modificazioni alle condizioni di ammissibilita&#8217; e alle disposizioni di carattere generale per l&#8217;amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all&#8217;articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. In esecuzione dell&#8217;articolo 2, comma 100, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stato pubblicato in GU il decreto 10 novembre 2011, recante “Modificazioni alle condizioni di ammissibilita&#8217; e alle disposizioni di carattere generale per l&#8217;amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all&#8217;articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.</p>
<p>In esecuzione dell&#8217;articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di modificare le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l&#8217;amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato emanato il decreto 10 novembre 2011.</p>
<p><strong>Garanzie alle imprese</strong></p>
<p>Il decreto del ministero dello sviluppo economico concede alle imprese una nuova forma di aiuto attraverso le riserve del programma operativo nazionale (<strong>Pon</strong>) e del programma operativo interregionale (<strong>Poi</strong>) per un ’importo massimo garantito complessivo che non può superare i 2,5 milioni di euro.</p>
<p>La prenotazione della garanzia della Riserva PON e della Riserva POI e relative sottoriserve può essere richiesta dalle PMI mediante la presentazione al Gestore dell&#8217;apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, che procederà ad una valutazione sulla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell&#8217;ammissibilità.</p>
<p>Le richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell&#8217;ordine cronologico di arrivo. Entro il termine massimo di due mesi dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, il Comitato ne delibera l&#8217;accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore dell&#8217;impresa richiedente.</p>
<p>La comunicazione viene effettuata entro 10 giorni dall’approvazione del comitato e a quel punto l’azienda interessata può presentarsi in banca o presso una società di intermediazione finanziaria per ottenere il prestito. Gli istituti di credito a loro volta presentano richiesta di controgaranzia entro 3 mesi dall’approvazione della domanda inviata dall’azienda all’autorità di gestione.</p>
<p><strong>Le Transazioni</strong></p>
<p>Altra importate riforma contenuta nel decreto riguarda la procedura di transazione tra azienda e banca creditrice per l’estinzione del debito oltre alla modifica del sistema di contestazione dell’inefficacia o revoca della garanzia.</p>
<p>Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese copre le spese di transazione con la banca.</p>
<p>Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, devono essere sottoposte preventivamente dai soggetti richiedenti al Gestore per l&#8217;assenso del Comitato di Gestione del Fondo e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo costituito da rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.</p>
<p>Le richieste devono essere presentate al Gestore entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, per il successivo esame del Comitato, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione del modello previsto dal decreto con tutti i documenti richiesti per l&#8217;attivazione della garanzia del Fondo.</p>
<p>Tali richieste devono contenere:</p>
<p>- l&#8217;ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;</p>
<p>- l&#8217;importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;</p>
<p>- l&#8217;ammontare dell&#8217;importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);</p>
<p>- la perdita a carico della banca finanziatrice in caso di accoglimento;</p>
<p>- la conseguente perdita a carico del Fondo;</p>
<p>- la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell&#8217;impresa debitrice e/o dei suoi garanti;</p>
<p>- eventuali altre esposizioni debitorie dell&#8217;impresa nei confronti della banca finanziatrice;</p>
<p>- valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.</p>
<p><strong>Procedimento di inefficacia della garanzia e di revoca dell&#8217;intervento</strong></p>
<p>Ulteriore modifica introdotta dal decreto riguarda l’ipotesi in cui si verifichi una ipotesi di inefficacia o di revoca dell’intervento del fondo di garanzia. In tal caso il Gestore comunica ai soggetti richiedenti e/o alle imprese beneficiarie l&#8217;avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.</p>
<p>Entro tale termine gli interessati possono presentare a Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera e ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.</p>
<p>In tal caso l’autorità di gestione comunica l’avvio del procedimento alle imprese che hanno fatto richiesta o hanno già ottenuto l’aiuto per consentire loro di presentare delle controdeduzioni entro 30 giorni.</p>
<p>La pratica successivamente passa al comitato di valutazione che entro 90 giorni dalla comunicazione decide sul caso</p>
<p>&nbsp;</p>
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